Il regime previsto dall’art. 24-bis del TUIR è dedicato alle persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia dopo almeno nove anni su dieci di non residenza.
Consente di sostituire l’IRPEF sui redditi esteri con un’imposta fissa annuale, semplificando gli adempimenti e offrendo vantaggi estesi anche ai familiari.
Vantaggi principali
- Imposta sostitutiva fissa sui redditi esteri
Euro 300.000 annui per il titolare, con possibilità di estensione ai familiari (Euro 50.000 ciascuno). - Durata del regime
Fino a 15 anni, con opzione revocabile in qualsiasi momento. - Esenzioni e semplificazioni
– Esenzione da IVIE e IVAFE su immobili e attività finanziarie estere
– Esenzione da imposte di successione e donazione su beni detenuti all’estero
– Nessun obbligo di monitoraggio fiscale (quadro RW) - Tassazione ordinaria sui redditi italiani
I redditi prodotti in Italia restano soggetti all’IRPEF secondo le regole ordinarie.
Requisiti di accesso
- Trasferimento della residenza fiscale in Italia
- Non essere stato fiscalmente residente in Italia per almeno 9 anni su 10 precedenti
- Presentazione dell’opzione in sede di dichiarazione dei redditi
Estensione ai familiari
Il regime può essere esteso ai familiari conviventi, con imposta sostitutiva ridotta.
Ogni familiare aderente beneficia delle stesse esenzioni e semplificazioni.
Normativa di riferimento
- Art. 24-bis del TUIR
- Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 47060/2017
- Circolare n. 17/E del 23 maggio 2017

